1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ogni area sciabile attrezzata deve essere dotata di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata con modalità definite ai sensi dell'articolo 6».
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:
«1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste e delle corsie per la sosta e per il transito secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste e lungo le corsie per la sosta e per il transito mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo».
1. All'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sui bordi della pista», sono sostituite dalle seguenti: «sulla corsia per la sosta e per il transito»;
b) al comma 3, le parole: «ai margini di essa» sono sostituite dalle seguenti: «sulla corsia per la sosta e per il transito».
1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «percorrere» è sostituita dalla seguente: «attraversare»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Chi risale o discende la pista senza sci deve tenersi sulla corsia per la sosta e per il transito, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La risalita della pista con gli sci ai piedi deve avvenire sulla corsia per la sosta e per il transito, salvo i casi di urgente necessità, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell' area sciabile attrezzata».
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 8, comma 1, da 9 a 13 e 15, oltre alle sanzioni previste dal citato articolo 8, comma 2, e a quelle determinate dalle regioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, i soggetti competenti per il controllo ai sensi dell'articolo 21 provvedono al ritiro, per l'intera giornata, del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore».